Classe III agro-ambientale sez.B
Laboratorio di Storia
Assessorato alla Cultura Comune di Osasco
Reati campestri nel Comune di Osasco tra XVIII e XX secolo

BANDI CAMPESTRI
Formati
DALL'ILLUSTRISSIMO SIGNOR CONTE
GIUSEPPE CLEMENTE CACHERANO
Conte di Osasco
De' Conti di Cantarana, Quazzolo, e Roccad'Arazzi, de' Signori di Bricherasio e Palazzo di Valgorera
Per il Luogo e Territorio D'Osasco
IN TORINO M.D.CC.X.L.(1740)
Indice
Capitolo II: Quanto a' Frutti, Fiori, ed Ortaglie.
Capitolo III: Quanto a Boschi, ed Alberi sì fruttiferi, che infruttiferi
CAP. IV: Quanto alle Viti, Vigne, Alteni, ed Uve
CAP. V: Quanto alle granaglie, marsaschi, canapa, caneposo, baravale ed altri marsaschi, e legumi.
CAP. VI :Quanto al fieno, erba, trifoglio, stobbia, megliassi, biada, e vezza
CAP. VII : Quanto all'Acqua per adacquare li prati.
CAP. VIII: Quanto alle Vie pubbliche, e consortili, Pianche, Ponti, e Pozzi
CAP. X: Quanto all' Escavazione di terra, e zappamento ne' beni , o strade.
CAP.XI: Quanto alle lavorature, e fuoco nelle Rive, e Strobbie.
CAP. XII: Quanto alle pecore, e capre.
CAP. XIII: Della Caccia, e Pesca.
GIUSEPPE CLEMENTE CACHERANO
Conte d'Osasco, e de' Conti di Bricherasio, Quazzolo, Cantarana, e Rocca d' Arazzo, Signore del palazzo di Valgorera
Inseguendo la mente dell'investiture stateci concesse da S.S.R.M., e da' suoi R. Antecessori per il Feudo d'Osasco per il buon regolamento del Pubblico, ed a riparo degli abusi, che sogliono introdursi da' malviventi nel Luogo, e Territorio, abbiamo stimato opportuno di formare li seguenti Bandi Campestri con deputazione de' Campari, ed imposizione delle penali a' Contraventori di detti Bandi da osservarsi inconcussamente da tutti tanto abitanti, o registranti del Luogo, quanto da' forastieri sotto le pene espresse ne' medesimi Bandi, e secondo verranno dall'Eccellentissimo Reale Senato approvati.
Primo. Si dichiara, che li Capi di Casa, e Padroni delle rispettive Famiglie saranno tenuti in proprio pagamento del bando, ed emenda, e danni, de' quali ne' seguenti Capitoli per le rispettive loro Famiglie, Domestici, Servitori, ed Operarj, ed i Padroni non domiciliati nel Luogo, o Territorio saranno solo tenuti per la concorrente del Salario, che ancor debbano a' Servitori, Serve, Domestici, ed Operarj, salvo che le contravvenzioni seguissero con ordine, o scienza di detti Padroni, in qual caso saranno tenuti indistintamente, salva la ragione per ogni maggior somma, che contro a' medesimi danneggiatori possa competere.
Secondo. Sarà permesso oltre a' Campari depuntanti da detto Sign. Conte anche alli Padroni de respettivi fondi danneggiati d'accusare li Contraventori, purchè l'accusa venga fatta con giuramento, registrata, ed intimata all'accusato eziamdio in persona domestica fra i giorni otto al più dopo seguita la contravvenzione, e scienza d'essa, e dovrà detta accusa eseguirsi tanto per il bando, che emenda, ommessa ogn'altra obbligazione di prova nelle cause minime non eccedenti lire dieci, mentre nelle eccedenti tal somma si richiederanno prove legittime.
Terzo. Oltre il pagamento delle pene portate da' rispettivi Capitoli infrascritti, ed emenda, s'intenderà incorso il Contraventore nella pena dell'indennisazione verso il Particolare danneggiato, qual s'intenderà sempre tassata in altrettanto della pena stabilita per il genere i contravvenzione, e non meno, e sarà salva la ragione al danneggiato d'elegger a conseguire ogni maggior somma a titolo di tal sua indennisazione verificando un maggior danno per via di prove legittime.
Quarto. Le pene portate da' presenti Bandi, e Capitoli si dovranno intender procedendosi per via di semplice acusa del Camparo, o danneggiato, e saranno senza pregiudizio delle portate dalle Regie Costituzioni, e ragione comune ne' rispettivi casi, e del procedersi criminalmente, quando le contravvenzioni portassero delitto, qual procedimento criminale però dovrà far in tutto, e per tutto secondo il disposto delle medesime Regie Costituzioni..
Quinto. Le pene portate da' presenti Bandi spetteranno al Fisco Comitale, quando però si tratterà di pene pecuniarie, imposte tanto da dette Regie Costituzioni, che dalla legge comune; l'applicazione dovrà farsi nel modo delle medesime Regie Costituzioni prescritto, e singolarmente al lib. 4. tit. 27. delle pene paragrafo 11.
Sesto. Sarà proibito di convenire, o aggiustare si direttamente, che indirettamente le contravvenzioni, ed accuse, e non potrà il Camparo, od Accusatore ricever alcun donativo, ancorché di comestibili da chi che sia sotto pena di Scuti quattro d'oro per la prima volta, e della remossione dall'ufficio per la seconda volta, senza pregiudizio del Criminale in caso di convenzione, o baratteria.
E per facilitare l'esequzione d'ognuno de' Capi de' presenti Bandi si sono separate, e destinate le rispettive Cattegorie come infra.
Quanto a' Frutti, Fiori, ed Ortaglie
Primo. Se alcuno ardirà di dare la scalata alle muraglie delli Giardini, ed Orti altrui, o passare sopra le Sciepi de' medesimi, o delle Corti, ed Ayre, ancorchè senza esportazione de' Frutti, Fiori, o Ortaglie, incorrerà nella pena di lire cinque per caduna volta, se ciò seguirà di giorno, e di notte la pena sarà del doppio; ed in simil pena incorrerà chiunque entrerà in altra forma ne' suddetti Giardini, ed Orti cinti di Sciepe, o muro.
Secondo. Chi esporterà Pertiche, Pali, Spine od altri boschi di dette sciepe sì vive, che morte, o guasterà la Chiosura, o Muraglia d'altrui Orto, Prato, e Giardino de' frutti, o d'altro fondo, caderà nel Bando per ogni Palo, Pertica, Pianta di Spina viva, Fascine di bosco secco od un mezzo piede manuale, lineale di muraglia rovinata, per ogni volta lire una, e se di più in proporzione.
Terzo. Chi esporterà Cauli, Cipolle, Rape, Aglio, ed ogni qualsivoglia altra sorta d' Ortaglia da' Beni altrui, o guasterà le medesime, incorrerà nella pena di soldi due per caduna pianta, e per ogni pugno d' Ortaglia soldi cinque con altrettanto d'emenda, oltre l'indennisazione
Quarto. Chi esporterà dalli Beni, Case, Orti, e Giardini altrui qualunque sorta de' frutti, incorrerà nella pena di soldi quattro caduna libra d' essi frutti esportati.
Quinto. Chi romperà, guasterà, o esporterà da dette Case, Orti, e Giardini Fiori odoriferi, incorrerà nella pena di soldi cinque per cadun Fiore, se si tratterà di Garofani, Tuberose, Arnoncole, e simili, e per li Fiori di Citrone, Gelsomini, e simili la pena sarà di denari due per cadun Fiore.
Sesto.Per ogni Bestia sì bovina, che lanuta, ed altre, che si ritroveranno nelli Giardini, ed Orti altrui, ed in altri Luoghi seminati a Ortaglie, il Padrone d'esse, o Custode incorrerà nella pena di lire due per caduna Bestia, ed eltrettanto d'emenda, oltre l'indennisazione al Padrone, e ciò nel caso, che detti Orti, o fondi seminati a Ortaglie siano aperti, e la pena sarà del doppio, nel caso che detti Orti, o fondi fossero chiusi con muraglia, sciepe viva o morta, ed in altra qualsivoglia forma, salva però al Padrone d'esse Bestie la ragione, che gli potrà competere per la sua indennisazione.
Settimo. Per ogni sorte di pollaglie, che si ritroveranno negli Orti, Giardini, o Fondi altrui seminati tanto a Grano, Marsaschi, e Legumi, che a Ortaglie, il Padrone incorrerà nella pena di soldi due per caduna di dette Pollaglie, oltre l'emenda.
Ottavo .Per ogni libra di foglia di Moroni raccolta ne' fondi altrui, se nella prima cresciuta della foglia soldi dieci, se quando si i già ben formata, e matura la metà meno, locchè però si intenderà pendente il solo tempo delli vermi da seta, mentre in altro tempo la pena sarà di soldi dieci cadun rubbo, per chi raccoglierà detta foglia dalli Moroni altrui.
Nono. Ogni persona non avente Moroni nel territorio volendo tener bigatti dovrà farne la consegna all' Uffizio del Podestà, con consegnare altresì al medesimo, che resti legittimamente provisto della quantità di foglia necessaria per detti bigatti sotto pena di due Scudi d'oro.
Decimo.Per ogni libra di fiori di Persico, o Fave raccolti ne' beni altrui la pena sarà di lire una soldi dieci, e se in minor peso a proporzione.
Ondecimo. Per ogni libra di Fagiuoli, Fave, ed altri Legumi, e Marsaschi verdi, o secchi raccolti in erba, e con spoglia ne' beni altrui soldi cinque.
Duodecimo. Se l'esportazione di quanto sovra seguirà in fascio, o in un sacco, oltre la pena suddetta s' inncorrerà anche in quella del bando di lire cinque.
Decimoterzo. Ritrovandosi alcuno a zappare, rumare, o cavare sopra le Ripe de' Fossi, ed in qualsivoglia altro luogo de' beni altrui per ricercar Lumache, o per altro fatto caderà in bando per ogni volta di soldi dieci.
Decimoquarto. Chi sarà ritrovato sbatter Noci, Ghiande, Galla, Pomi, Persici, ed altri frutti, ovvero conquassando, o guastando i Tronchi, o siano Novelli d'essi, o altri Alberi in altrui Campi, Alteni, e Prati,caderà in bando di lire una soldi dieci, se nelle Vigne, Alteni, Orti, o Prati da frutti il doppio.
Decimoquinto. Ed esportandone incorrerà quanto alli frutti nella pena di soldi quattro per caduna libbra già sopra stabilita al Cap. 4., e quanto alle Noci, Ghiande, e Galla in quella di soldi due per ogni dieci, e per ogni sovrapiù a proporzione, ed esportando in grembo, o canestro oltre la detta pena incorrerà in quella di lire due, se con sacco, o altra cosa di simil capacità, oltre la pena suddetta per caduna volta quella di lire dieci.
Decimosesto. Chi esporterà detti frutti, se si troverà montato sovra gli Alberi, o l'esportazione si farà di notte tempo, la pena sarà del doppio della suddetta.
Decimosettimo. Quando l'esportazione delle cose suddette seguisse con Bestie da basto, Sacchi,Barozze, o Lese anche tirate a mano, o altre simil vitture lire dieci.
Decimottavo. Ritrovandosi qualche persona sospetta, che non possedesse beni sovra il Territorio per istrada con frutti di qualsivoglia sorta, s'intenderà incorso detto bando, ed emenda a proporzione della quantità, che se ne ritroverà avere senza altra prova, salvo faccia constatare da dove, e da chi abbi quelli avuti, con licenza del Padrone del fondo, o con pagamento d'essi.
Decimonono. Ritrovandosi in casa, ed abitazione d'alcuno sospetto, e non possidente beni sul Finaggio frutti di qualsivoglia sorta, o qualità sarà tenuto al bando, ed emenda per il duplo sovra stabilito per la quantità, e qualità ritrovatagliene in casa, od in altro luogo, e ciò per la prima volta, e nel doppio in caso di recidiva,salvo che faccia come sovra constare d'essergli legittimamente pervenuti, non si potrà però procedere alla perquisizione in casa d'alcuno, salvo che essendo legittimamente indiziato, e sospetto, venghi quella ordinata dal Podestà, ed il medesimo v'assista, locchè avrà luogo tanto nel presente, che in tutti gl'altri Capi.
Quanto a Boschi, ed Alberi sì fruttiferi, che infruttieri.
Primo. Chi taglierà, oppure avrà tagliato, o fatto tagliare nè beni altrui Scarazzi, Pali, Pertiche, Broppe, Traversali, Ramassi, Branchi d'Oppio, Salice, o di qualsivoglia altro bosco, se possederà beni nel Luogo, e Fini incorrerà nella pena per ogni volta di soldi dieci, se non possederà beni nel territorio la pena farà del doppio, e ricadendo la pena farà pure del doppio rispettivamente.
Secondo. Per ogni Ramasso in tempo d' accomodare le viti, se non saranno ancor ligati a suo posto, il bando sarà di soldi dieci, e del doppio se già saranno ligati a suo posto.
Terzo. Se si esporteranno detti Ramassi dalle Case, Ayre, e Casi da terra altrui , il bando, ed emenda saranno del doppio.
Quarto. Per ogni torta, o sia legame di qualsiasi sorta di bosco, soldi uno dinari otto.
Quinto. Per ogni Fascina di bosco sorte fatta nè beni altrui soldi cinque, e se vi sarà qualche pianta d' Albero oltre detta pena s' incorrerà anche in quella infra prescritta per ogni pianta d' Albero.
Sesto. Per ogni fascio di detto bosco abile a compire due fascine soldi dieci, ed eccedendo, la pena farà a proporzione.
Settimo. E se si tratterà di bosco dolce la pena sarà della metà solamente.
Ottavo. Esportandoli simili Boschi con Carri, Carrozze, o Lese lire dieci.
Nono. Se in maggior quantità lire quindici, salva ragione di procedere criminalmente nelli casi portati dalle Regie Costruzioni.
Decimo. Per ogni Pertica, o Branco d' albero non fruttivero della grossezza circa del braccio, e longhezza di piedi cinque manuali presa nè beni altrui soldi dieci.
Decimoprimo. Se d' Albero fruttifero lire una soldi dieci.
Decimosecondo.Se di maggior, o minor grossezza il bando s' incorrerà a proporzione.
Decimoterzo. Per ogni Piantone d' Albera, Alberone, o Salice piantato nel primo anno soldi dieci.
Decimoquarto. Se di due anni lire una soldi dieci.
Decimoquinto. Per ogni Piantino D' Oppio, Cerase, o simili escavato nè beni altrui, se nè beni coltivi lire una.
Decimosesto. Se nè beni imboschiti, o gerbidi soldi dieci.
Decimosettimo. Per ogni Pianta d' Albero fruttifera piccola di uno, due anni lire due.
Decimottavo. Per caduna d' Alberi fruttiferi, abbenchè selvatici della qualità suddetta soldi quindici.
Decimonono. Se dette Piante saranno di maggior grossezza la pena sarà a proporzione.
Vigesimo. Per ogni Piantone nè beni altrui d' ogni altro bosco della grossezza del braccio, se di bosco dolce soldi dieci , se di bosco forte soldi quindici.
Vigesimoprimo. Se di maggior, o minor grossezza a proporzione.
Vigesimosecondo. Per ogni Pianta di Morone tagliata, escavata, o esportata da beni altrui di grossezza minore del braccio lire tre.
Vigesimoterzo. Se di maggiore, o minore grossezza a proporzione.
Vigesimoquarto. Per ogni Vite, o Resoyra, che si esporterà da beni altrui lire una soldi dieci , e per ogni Palo, o Traversale lire una.
Vigesimoquinto. Per ogni fascio di Verghe, o siano Gorre prese nè beni altrui, cioè fascina ordinaria lire una , se fruttiferi il doppio e se di maggiore , o di minore grossezza a proporzione.
Vigesimosesto. Chi pellerà qualunque sortedi Alberi nè beni altrui della grossezza del braccio, se infruttiferi lire una, se fruttiferi il doppio, e se di maggiore, o se di minore grossezza a proporzione.
Vigesimosettimo. Nissuno potrà piantare qual si voglia sorta dall' alberi tanto fruttiferi, che in fruttiferi nè confini dei suoi beni, e quelli del vicino, salvo nella distanza legale sotto pena del dispiamento a spese del Contraventore, e del Bando per caduna Pianta di soldi dieci, e quanto alli già piantati senza la distanza legale s' osserverà la consuetudine legittimamente prescritta.
Vigesimottavo. Non vi sarà luogo ad alcuna pena, quando per detti piantamenti vi fosse il consenso del vicino.
Vigesimonono. Non sarà lecito a chi che sia d' andar a raccogliere, ed esportare in qualsivoglia forma le foglie d' alberi sì di Rovere, che di noce, viti, ed altre, che si ritroverà nè beni altrui sotto pena di lire una per caduna cesta, o altro carico di foglie suddette, quando non vi concorra il consenso del Padrone.
Trentesimo. Sarà proibito a qualsivoglia Vaccaro di portare falcette, o altro strumento atto a tagliare anche piccole piante, o ad escavarle sotto pena della perdita degl' utili, e di soldi dieci per caduna saranno per essi tenuti i loro Padri, o Padron rispettivamente.
Trentesimoprimo. Chi taglierà, o averà tagliato qualsivoglia sorte d' alberi sì fruttiferi, che infruttiferi ne beni altrui incorrerà nella pena di soldi dieci per cadun colpo, se però per tal causa non verrano detti Alberi a seccaree se verranno a seccare s' incorrerà nel bando, come se si fossero tagliati.
Trentesimosecondo. Chi esporterà da bene altrui piante d' alto fusto atte al lavoro incorrerà nella pena di lire quindici.
Trentesimoterzo. Se si esporterrano da beni altrui legni di qualsivoglia sorta con carri, e simili la pena farà di lire dodici, se in altra forma s' incorrerà nel bando di soldi cinque caduna legna.
Trentesimoquarto. Le persone sospette, e non possedenti beni, che si ritrovassero per istrada con boschi verdi, o secchi s' intenderanno incorse in dette pene, salvo giustificassero d' aver quelle accomprate, o altimenti quelle avute di consenso del padrone.
Trentesimoquinto. Incorrerà in dette pene chi esporterà da beni altrui qualsivoglia di bosco tanto verde, che secco, sì grosso, che piccolo all' occasione che si portasse a travagliare nè beni altrui per accomodare le viti, o far bosco, salvo nel caso vi concorresse il consentimento del Padrone.
Trentesimosesto. Chi comprerà da persone nulla tenenti, e sospette bosco, o frutti stati esportati da beni altrui sarà tenuto a pagare del proprio le pene, ne quali fosse incorso il Venditore per causa di detta esportazione.
Trentesimosettimo. Non farà lecito ad alcuno di boscheggiare nè beni altrui senza licenza del Padrone sotto pena di lire due di bando, ed altrettanto d' emenda.
Trentesimottavo. Chi si ritroverà ad aver in casa bosco, o frutti di qualsivoglia sorta, quando non abbi beni propri, o in affitto, o a massarizio, e sia persona in qualche modo sospetta incorrerà, nelle suddette pene, salvo giustifichi, che gli siano stati donati, o venduti, o in altro modo gli siano legittimamente pervenuti.
Trentesimonono. Chi condurrà, o farà condurre per altri bosco, o frutti esportati da beni altrui, assisterà, o impresterà suoi Carri, Carrette, o altra cosa per la sua suddetta condotta, incorrerà, il Padrone nelle pene prescritte da detti Bandi, Locchè, procederà, quando vi concorra la scienza delle esportazione, o si tratti di persone nullatenenti, e sospette.
Quarantesimo. Il Contraventore à suddetti Bandi incorrerà in tutte le suddette pene, ed in altrettanto d' emenda.
Quanto alle Viti, Vigne, Alteni, ed Uve.
Primo . Ritrovandosi alcuna bestia a mangiar Viti ne' beni altrui la pena sarà di lire una soldi dieci.
Secondo. Chi taglierà viti ne' beni altrui incorrerà nel bando per ogni gamba di lire due soldi dieci.
Terzo. Chi taglierà ne' beni altrui una catena di viti avanti la vindemmia incorrerà nel bando di lire tre.
Quarto. Chi esporterà dalle altrui Vigne, ed Alteni agresti,ed uve incorrerà nel bando per ogni rapa di soldi uno denari otto; per ogni cavagnata lire cinque; per ogni cebrate lire dieci ,e se più o meno a proporzione.
Quinto. Per ogni uva, che verrà guastata, o mangiata da' Cani ne' Beni altrui farà il Padrone tenuto al pagamento di soldi due per la prima volta,e per la seconda volta il doppio.
Sesto. Non sarà permesso a qualsivoglia Particolare possidente Beni in detto Territorio di vindemmiare ne far vindemmiare tutto,o parte di dette uve prima della Festa di S. Michele di cadun'anno, salvo di Particolare, che suo sovenimento avesse bisogno di vindemmiare qualche piccola quantità d'uve, in quel caso chiamando licenza al Podestà, dovrà la medesima accordarseli gratis, e non riportandosi detta licenza si incorrerà nella pena di soldi dieci per cadun rubbo, e per ogni imbrenta di vino fatta in tal maniera lire cinque; la quale però non potrà mai ecceder lire quindeci; E quelli, che non possederanno Beni pagheranno il doppio: Dichiarandosi però, che sarà permesso alla Comunità nelli casi, che l'utilità pubblica così richieggia d'anticipar, o prorogar il tempo della vindemmia generale; locchè però dovrà farsi per Ordinato del Conseglio, con intervento del Podestà, da cui dovrà farsi pubblicare la grida nelli luoghi soliti.
Settimo. Ritrovandosi uve in casa di qualche Particolare, che non abbia Alteni S'intenderà questo incorso in dette pene, salvo giustifichi fra giorni tre dopo l'accusa, che gli siane state donate, o vendute.
Ottavo. Si dichiara, che con la sola ispezione Giudiziale della Vigna, o Alteno, qual si ritrovasse vindemmiato, s'incorrerà dal padrone la pena suddetta, secondo il giudizio, ed estimo, che ne verrà fatto della quantità delle uve così vindemmiare dall' Estimatore d'esso Luogo, ò altro deputando in sussidio, e ciò tutto, purché la pena non acceda lire dieci, e quando eccedesse tal somma dovranno darsi prove legittime della contravvenzione.
Quanto alle granaglie, marsaschi, canapa, caneposo, baravale ed altri marsaschi, e legumi.
Primo. Ritrovandosi alcuna persona estirpar, o cavar caneposo ne' beni altrui cadrà in bando per ogni pianta così estirpata di soldi due.
Secondo. Per ogni coppo di caneposo lire due, se più o meno a proporzione.
Terzo. Per ogni pugnata di canapa soldi dieci.
Quarto. Per ogni massa, o sia cobbia lire due soldi dieci, se in maggior, o minor quantità a proporzione.
Quinto. Chi sarà ritrovato metter canapa in altrui adacquadore per adacquare senza licenza del padrone, oltre l'obbligo d'estraerla incorrerà la pena di lire una.
Sesto. Chi estirperà, o esporterà da' beni altrui intersecco, o meschiasso incorrerà nella pena della metà meno, e tutto, oltre la restituzione delle suddette canape, e caneposo intersecco, e meschiasso, ed emenda del padrone.
Settimo. Chi esporterà da' beni altrui giavelle di formento incorrerà nel bando per ogni giavella di lire due.
Ottavo. Per ogni giavella barbariato o segla lire una soldi dieci.
Nono. Per ogni giavella di formentone, ceci, fave, lupini, ed altri marsaschi, e legumi, e per caduna volta lire una.
Decimo. Per ogni coppo di detti, ed altri marsaschi, e legumi lire due, e se questi ancor fossero nella sua dossa la metà meno, e seguendo l'esportazione in maggior, o minor quantità la pena sarà a proporzione.
Decimoprimo. Per ogni massa di meliga bianca soldi due, e per ogni pianta di meliga rossa la metà meno, e se guastata da' cani, il padrone d'essi incorrerà nella pena suddetta.
Decimosecondo. Ritrovandosi alcuno ne' beni altrui a messonare, o sia coglier spighe di grano, segla, fave, fagioli, ceci, meliga, ed altre simili granaglie pendente il tempo che le gerbe, o borle, o siano fasci sono ancor ne' beni, oltre la restituzione di essi frutti così raccolti caderà nel bando per ogni volta di lire una.
Decimoterzo. Per ogni mazzo di panico miglio, formentone, o altri legumi, oltre la restituzione d'essi per caduna volta soldi dieci..
Decimoquarto. Per ogni emina di baravale lire due, e se più o meno a proporzione, salvo vi concorresse la licenza precedente o contemporanea del padrone.
Decimoquinto. Chi si porterà a raccogliere baravale, se negli altrui alteni, o trifogli incorrerà nella pena di lire quattro.
Decimasesta. Se ne' campi la pena sarà di lire due.
Decimo settimo. Per ogni giavella delle suddette granaglie, marsaschi, e legumi ancor in erba lire una.
Quanto al fieno, erba, trifoglio, stobbia, megliassi, biada, e vezza
Primo. Chi troverà a segare Erba, o Fieno e Trifoglio in altrui prati, alteni, o campi con ranza messoria, o altro simile strumento, eziandio estirpandola colle mani incorrerà nella pena per cadun rubbo di lire una soldi dieci, se di giorno, se di notte il doppio, e se l'esportazione sarà maggiore, o minore la pena sarà a proporzione.
Secondo. Chi taglierà o mietterà con messoira, o ranza, o estirperà con le mani biada, o vezza ne' beni altrui incorrerà nel bando per ogni fascio di mezza bracciata di soldi dieci, e se in maggior o minor quantità a proporzione.
Terzo. Chi escaverà da'beni altrui l'erba detta volgarmente bastonaglie incorrerà nella pena di lire una per caduna volta.
Quarto. Chi taglierà, o estirperà stobbie, o megliassa ne'beni altrui, ancorchè non seguisse l'esportazione per ogni fascio di mezza bracciata incorrerà nel bando di soldi cinque, e seguendo l'esportazione la pena sarà del doppio.
Quinto. E per ogni maggior, o minor quantità la pena sarà a proporzione.
Sesto. Chi taglierà erba nelle vite altrui, se negli alteni non seminati caderà in bando per ogni volta di soldi venti.
Settimo. Se negli alteni seminati il bando sarà del doppio.
Ottavo. Chi taglierà erba nelli beni altrui seminati a meliga caderà in bando per ogni volta di lire una .
Nono. Chi si ritroverà avere in casa qualsivoglia sorta d'erba, fieno, trifogli, stobbie e megliassi, se non possederà beni nel territorio, e sarà persona sospetta incorrerà in dette pene, salvo giustifichi d'averli accomprati o altrimenti ricevuti.
Quanto all'Acqua per adacquare li prati.
Primo. Per l' adacquamento de' Prati s'osserverà la distribuzione proporzionatamente fatta nel modo fin qui praticatosi, ed ove alcun Particolare levasse l'Acqua ad altro Particolare, prima che fosse spirata l' ora a tal Particolare stabilita, ò quella introducesse nelle strade, incorrerà questo nella pena di lire quindeci.
Secondo. Chi divertirà l'acqua dal suo solito decorso per mezzo di fiche, ò con getto negli acquedotti di pietre, teppe, ed altre cose impedienti il libero decorso dell'acqua in pregiudizio d'altro Particolare incorrerà nella pena, di cui nel Capo precedente.
Terzo. Chi disfarà le fiche degli acquedotti di Prati altrui, ed anche quelle attraversanti le Bealere, come pure le ripe della Bealera inserviente al Molino, ò farà chiuse per impedire il decorso dell'acqua come sovra incorrerà pure in detta pena.
Quarto. Seguendo la contravvenzione di notte tempo la pena sarà del doppio.
Quanto alle Vie pubbliche, e consortili, Pianche, Ponti, e Fossi
Primo. Chi romperà, ò disfarà qualche Ponte, ò Pianca tanto nelle Strade pubbliche, che private vicinali, ed altre incorrerà nella pena d'un Scudo d'oro per ogni volta con altrettanto d'emenda, e sarà tenuto d'accomodare detti Ponti, e Pianche a proprie spese, salvo la rottura fosse causata accidentalmente, e senza colpa.
Secondo. Ogni persona sarà tenuta fare, ò far fare i Fossi de' suoi Beni esistenti in lungo delle strade, e necessari all'espurgazione d'esse senza stagnazione de' medesimi Fossi, nè devastazione, ò restrizione delle medesime stade, e quelli mantenere ben espurgati, e non purgati fra giorni venti dopo la pubblicazione, che verrà per forma di grida fatta incorrerà in bando di soldi cinque, e per cadun trabucco non purgato, oltre che si faranno espurgare per loro conto, e spese.
Terzo. Sarà tenuto ognuno espurgante detti Fossi gettare la terra nella Strada nella conformità prescritta dal Regio Editto 20. Marzo 1680. sotto pena di lire una.
Quarto. Resterà proibito alli non possidenti Beni in fronte delle Strade pubbliche di tagliare li boschi esistenti nelle ripe d'esse Strade sotto le rispettive pene già sovra prescritte pel tagliamento de' Boschi.
Quinto. Sarà permesso nelle Vie pubbliche difese con detti fossi pascolare Bestie Bovine, e Cavalli, mediante che siano custodite, e non essendo custodite s'incorrerà nel bando di soldi dieci per caduna Bestia ove vengano a recare qualche danno al vicino, eccettuato però il caso, in cui andando le Bestie in furore fossero entrate ne' fondi altrui, nel qual caso non s'incorrerà in alcuna pena, perché il Custode accorra a ritirarle.
Sesto. Dovrà pure ognuno possidente Beni tenere dal canto suo ben purgati, e nella dovuta larghezza, e profondità li Fossi, e Scolatori de' Campi, Prati, Alteni, ed ogni altro Fondo, acciò l'acque possino avere dal suo principio fino al fine il dovuto reclivio, in proporzione per scaricare le Campagne tanto superiori, che laterali, sotto pena di soldi dieci per cadun trabucco non purgato, allargato, e profondito in tal proporzione.
Settimo. Quanto alle strade, e Vie insolite, chiunque passerà ne' Beni altrui senza avervi ragione, ò possesso di passare, se con carri, e simili, e sendo li Beni vacui di giorno lire due, e di notte il doppio.
Ottavo. Se ne' Beni seminati, o Prati per cadun carro, arpigo, o simile il doppio per ogni volta, se con bestie di qualsivoglia sorta la metà del bando, se a piedi il quarto del bando per ogni persona sola; e facendosi tal passaggio a piedi di notte il bando sarà del doppio.
Nono. Chi farà discorrer li scolatizj dell'acqua da' fuori fondi in quelli del vicino senza ragione, titolo, ò possesso, se ne' Campi seminati, oltre l'indennisazione del Danneggiato caderà nel bando di lire quattro.
Decimo.Chi spianerà, ò sbasserà altrui sapello, oltre l'obbligo di rimetterlo nel primo stato caderà nel bando per ogni volta di lire una.
Decimoprimo. Chi aprirà altrui sapello, ò sciepe serrato di legna, ò altra cosa, oltre l'indennisazione al Danneggiato caderà nel bando, di cui nel Capo precedente.
Decimosecondo. Chi farà qualche Strada nuova ne' Beni altrui incorrerà nel bando di lire quattro, oltre la riduzione in pristino, e l'indennisazione al Padrone, se con carro, e Bovi, e se con Bestie a mano la metà del bando, e se si farà un semplice sentiero, ò sia viassolo a piedi, il bando sarà pure di lire due.
Quanto a' Pascoli
Primo. Non potrà alcuno condurre, ò far condurre Bestiami di qualsi sia sorta al pascolo ne' Prati, e Beni altrui fatto la pena di soldi dieci per ogni Bestia se ne' Prati segati , ò ne' Campi dopo raccolti li frutti ; e ne' Prati da segare , o Campi seminati di soldi trenta per caduna bestia .
Secondo. S'intenderanno però quanto alli prati già segati dopo l'ultimo fieno, e Campi, ne'quali non siano esistenti li frutti eccettuati da detta pena di soldi dieci, per li quali vi fosse la reciprocità del Pascolo col consenso de'respettivi Padroni, nel qual caso non s'incorrerà in alcuna pena;qual reciprocità s'intenderà durare dal mese di Novembre fino per tutto Marzo di cadun'anno.
Terzo.Gli Affittavoli, ò Massari facendo pascolare le loro Bestie ne' Beni fatti a massarizio, o affittati non incorreranno in pena alcuna,salvo venissero accusati dal Padrone,ò d'ordinedel medemo.
Quarto. Ritrovindosi gli animali Porcini ne'seminati altrui incorreranno la pena di lire due cad una volta, e per cadun Animale, che si ritroveranno; ne' Beni non seminati la metà meno.
Quinto.Ritrovandosi per il Luogo, o sedimi altrui le suddette Bestie nell'andar, e venire dal Pascolo senza custodia saranno i Padroni d'essi tenuti al bando di soldi dieci, eccettuato però il caso in cui detti Animali fossero senza colpa del Padrone fuggiti.
Sesto. E ritrovandosi dette Bestie , ed Animali a pascolare o rumare in ogni altro luogo, e sito anche ne' Pascoli comuni , e particolari , fuori che ne' luoghi soliti , e destinati per il Pascolo di dette Bestie la pena sarà di soldi cinque .
Settimo. Le pene suddette s'intenderanno sempre del doppio bando se di notte, o di giorno con Guardia, oppure se fossero de' Forastieri, in qual caso farà in facoltà di quelli, alli quali è permesso di dar le accuse d'arestarle, prenderle, e condurle nel Luogo, indi consegnarle al Giudice per farle assicurare cautelamente, sino che siasi opportunamente provisto nella conformità prescritta da' presenti Bandi .
Ottavo . Per ogni Bestia, che si ritrovasse a guastar le Viti la pena sarà di lire due per ogni vite, e di soldi due per ogni uva, oltre l'inddennisazione del Padrone.
Nono. Per ogni Bestia, che si ritroverà sotto gli altrui Alberi fruttiferi in tempo dell' esistenza de' frutti la pena sarà di lire una, e sotto le Roveri la metà .
Decimo. Non vi sarà luogo a contravvenzione alcuna nel caso, che ritrovandosi le Bestie ne' Beni altrui si giustifichi esser immediatamente accorso il Custode, ed esser dette Bestie in furore .
Decimoprimo. Nissun Particolare potrà ritener Bestie de' Forastieri anche ne' Pascoli comuni, salvo a socida sotto pena per caduna Bestia di lire una, e non s'intenderà altresì proibito alli Registranti d'introdurre nel Luogo quella quantità di Bestie, che fosse necessaria per la coltura delli loro Beni, e proporzionata al Registro, per le quali s'intenderà permesso il Pascolo nell'istesso modo, che per altro.
Decimosecondo.I Particolari possidenti minor Registro di soldi dieci non potranno tener alcuna Troglia o sia Biga sotto pena di lire quattro per ogni Troglia, e li possidenti maggior Registro ne potranno tener una, e non più sotto detta pena .
Quanto all' Escavazione di terra, e zappamento ne' beni , o strade.
Primo. Chi sarà ritrovato zappare, cavare, ed esportare terra, o pietre sul suolo, e fondi altrui sarà tenuto alla riduzione in prestino stato, all' indennizazione verso il Padrone, ed incorrerà nel bando di lire due.
Secondo. Seguendo tale zappamento, escavazione, o esportazione da Vie, e Regioni pubbliche, ed anche da Vie vicinali, e private come pure da beni comuni a ciò non destinati, il bando sarà consimile a quello, di cui nel Capo precedente.
Terzo. Per ogni Teppa escavata in altrui prati, e siti, oltre l'indennizazione al padrone s'incorrerà nel bando di soldi tre.
Quarto. Non si potranno da chi che sia oltre passare i termini, e i confini delle rispettive pezze, o avanzarsi in qualsivoglia modo ne beni altrui, o comuni col coltivarli, o chiuderli sotto pena di lire tre per caduna tavola di terreno indebitamente occupata, oltre la remissione del terreno, e frutti.
Quinto. Seguendo l'escavazione della Terra con esportazione, per ogni carrata la pena farà di lire tre, e seguendo in maggiore, o minore quantità la pena farà la proporzione.
Quanto alle lavorature, e fuoco nelle Rive, e Strobbie.
Primo. Non si potranno lavorare i terreni contro i Beni altrui, salvo che vi si lasci la debita cavezzagna in forma, che le bestie, e lavoratori non calpestino i Beni altrui, e che lavorando quando saranno in vicinanza delli Beni del Vicino, che siino già seminati, debbino li Bovi aver li loro gabbioli, affinchè non venghi causato danno al Vicino, e seguendo la contravvenzione per ognuno di detti Capi la pena sarà di lire una.
Secondo. Chi accenderà fuoco nelle Rive, e strobbie ancorchè nè siti propri, se per causa di tal fuoco venisse dannificato qualche particolare, oltre il risarcimento de danni incorrerà per caduna nel bando volta di lire cinque; per li Boschi però, e Selve s'osserverà il disposto dalle Regie costituzioni al lib 6. tit. 9. de' Boschi, e Selve S. per li casi ivi prescritti sotto la pena in esse stabilita.
Quanto alle pecore, e capre.
Primo. Non potrà alcun Particolare tanto del Luogo, che forastiere tener in esso, e suo Territorio alcuna benchè menoma quantità di pecore, o capre sotto pena di lire tre per caduna pecora, o capra, eccettuato però il caso di qualche necessità, nel qual caso si potrà ritener una sola capra pendente detta necessità, con ciò, che se ne chieda la licenza dall'Ordinario, o luogotenente da spedirsi gratis.
Secondo. Passando qualche Pecoraro sovra le Fini, e Territorio del Luogo per portarsi in altro Territorio facendo pascolare le sue Bestie ne' Beni contigui alla Strada, o altri, se di giorno la pena sarà di soldi dieci per caduna Bestia, e se di notte il doppio, oltre altrettanto d'emenda.
CAP. XIII.
Primo. Sarà proibita ogni sorte di Caccia de' Quadrupedi, e Volatili a chi che sia con qualsivoglia strumento, ed in caso di contravvenzione s' incorrerà nella pena di Scudi quattro d'oro per caduna volta, e per caduno de' contravventori quanto a' particolari del Luogo, e quanto a' forastieri del doppio, e ciò oltre la perdita degli strumenti, che si serviranno per cacciare, e pescare, e s'intenderà estensiva tal proibizione per li mesi dell'anno, ed oltre li Quadrupedi, e Volatili, che restano proibiti da' Regi Editti, salvo con licenza nostra in scritti.
Secondo. Per inseguir il disposto dello strumento di Transazione delli 5. Marzo 1704 rogato Degiovanni per quanto riguarda la caccia si dichiara, che farà permesso, come si permette alli particolari registrati del Luogo d'Osasco, esludo sempre ogni Forastiero d'andar a Caccia sopra il detto territorio pendenti i mesi di Settembre, Ottobre, e Novembre agli uccelli solamente di passaggio, e non altrimenti, con che però non possino cacciar ne beni feudali contigui al castello, cioè dalla strada di San.Secondo verso detto castello, e quando detto signor Conte si ritrovasse a cacciare, non potrà alcun particolare disturbarlo nella caccia; e fuori detto tempo si continueranno gli ordini proibitivi di detta caccia, quali avranno sempre luogo per le salvaticine riservate, estendendosi la suddetta permissione alli soli uccelli di passaggio, onde quelli anche de particolari registranti che cacciassero in detti beni feudali, o volessero disturbare il signor Conte, o cacciassero in altri tempi, salvo nei suddetti tre mesi, oppure cacciassero quadrupedi, pernici, ed altri, che uccelli non di passaggio o conducessero forastieri, o persone, che non fossero registranti,
incorreranno la pena portata dal paragrafo primo : dichiarandosi, che per le contravvenzioni che seguiranno ne beni, e fondi del signor Conte la pena farà sempre del doppio delle imposte nei presenti bandi.
Terzo. Non potrà alcuno pescare, nè far pescare nella Bealera del molino, nel fosso o sia peschera del Sig. Conte del Luogo, e tanto meno in altre acque sì pubbliche, che private sotto pena quanto a particolari del luogo di scudi due d'oro, e quanto a forastieri del doppio, oltre le pene imposte dalle regie Costituzioni dandosi la pasta, calcina o tossico alli pesce in dette acque.
Quarto. Si dichiara pur anche, che quanto alli forastieri per tutti i capi contenuti ne presenti bandi in caso di contravvenzione la pena sarà del doppio.
E perchè la lunga esperienza ci ha fatto conoscere, che li maggiori, e più frequenti abusi si commettono dalli nullatenenti, ed abitanti forastieri, si dichiara pertanto, che tutti gli affitavoli abitanti nel luogo, e territorio saranno obbligati fra il termine, che loro verrà dal Giusdiciente intimato, e prefisso a prestare idonea cauzione avanti il medesimo "de bene vivendo" estensiva alle loro famiglie, a pena un difetto dell'absento dal luogo, e suo territorio.
G. C. CACHERANO D'OSASCO
IL SENATO DI S. M. IN TORINO SEDENTE.
Ad ognuno sia manifesto, che sendoci per parte del Sig. Conte Giuseppe Clemente Cacherano stati presentati li Bandi Campestri formati dal medesimo per farli osservare nel Luogo d'Osasco suo feudo, al di cui Albo Pretorio unitamente, ed in seguito a Rescritto nostro delli 19. Luglio 1738. sono stati pubblicati, ed affissi per tre giorni, ed anche intimati alla Comunità d'esso luogo, affinchè chi avesse cause legittime in contrario alla chiamata Interinazione d'essi, le proponesse al Banco dell'Attuaro Marino fra il termine di giorni quindeci; E sentitone per Noi la relazione, come anche degli Atti della Lite vertita al Banco dell'Attuaro Turbiglio Successore del prenominato Attuaro Marino in seguito all'opposizione fatta dalla predetta Comunità d'Osasco in persona del Causidico Bonafide suo Procuratore in comparizione delli 20. Aprile corrente anno, non constare dall'Investitura per detto Sig. Conte prodotta, ch'esso sia investito della ragione de' Bandi, ed averla mai esercita, anzi li medesimi essere sempre stati formati da essa Comunità, ed esserne al possesso, continuati fino ad Ordinanza nostra delli cinque Agosto or scorso, per cui, attesochè è stato denegato l'assenso del Sig. Avvocato Generale alla medesima Comunità per la prosecuzione di detta Lite, abbiamo mandato defenirsi gli Atti, Scritture, e Bandi al suddetto Sig. Avvocato Generale per le sue Conclusioni sovra l'Interinazione d'essi Bandi; Veduto anche il nuovo ricorso per detto Sig. Conte al medesimo effetto presentatoci, e le Conclusioni in piè d'esso fatte dal Signor Vassallo Viale Sostituito del Sig. Avvocato Generale, a cui ogni cosa è stata comunicata, ed il tenore del tutto considerato, Abbiamo ammesso, approvato, ed interinato, e per le presenti, senza pregiudizio delle ragioni del Feudo, ammettiamo, approviamo, ed interiniamo detti Bandi Campestri unitamente alle pene in essi imposte, le quali s'intenderanno cumulativamente alle prescritte dalle Regie Costituzioni, e ragione comune, salva ragione al Fisco d'agire criminalmente in caso di delitto, e colle seguenti modificazioni, e dichiarazioni: Cioè al Capo secondo, quanto a'frutti, numero decimo quinto, la pena di lire dieci si restringe a lire cinque, e questa restrizione s'osserverà pure al numero decimosesto; Al Capo terzo, quanto a' Boschi, numero trentesimoterzo, la pena di soldi cinque si riduce a soldi tre; Al Capo quarto, quanto alle Viti, numero ottavo, non s'incorrerà nella pena, adducendosi cause, in vista delle quali si possa credere non essere attribuibile a suo fatto, o colpa la vindemmia seguita prima del tempo permesso; Al Capo ottavo, quanto alle Vie, circa le Strade sì reali, che pubbliche, s'osserverà il disposto dalle Regie Cosituzioni ne' casi dalle medesime provisti, ed in difetto di stabilimenti del Sign. Intendente; Al Capo nono, quanto a' Pascoli, numero secondo, per li tempi ivi permessi, s'intenderà salva la ragione del Pascolo sì, e come si è per l'addietro praticato; Al Capo decimoterzo, della Caccia, e Pesca, numero primo , e seguenti, si depellisce la perdita de' stromenti, e si riduce la pena a Scuti due d'oro quanto a' Particolari del Luogo, e Territorio, e di Scuti quattro quanto a' Forastieri; e le proibizioni ivi prescritte saranno oltre quelle portate dalle Regie Costituzioni, ed altri Regj Editti, ed Ordini. Il numero secondo s'intenderà compatibilmente a' detti Regj Editti, ed Ordini, e da osservarsi sì, e come resta disposto dall'Istromento ivi designato; Ed il S. E perchè si depellisce: E nel resto il tutto, e per tutto secondo loro forma, mentre, e tenore. Mandando da ognuno, a cui s'aspetta, dopo la solita pubblicazione d'essi Bandi, e di questa nostra Interinazione, così osservarsi, e registrarsi ne' Registri nostri colle presenti. Dat. in Torino li diecisette d'Ottobre mille settecento trentanove.
Per detto Eccellentissimo REAL SENATO Pedrone Sostituito del Sig. Segretario Civile.